CANCELLA(si/NO):
DATA_PUBBLICAZIONE_SU_GU(GG/MM/AAAA)+:20/06/2001
NUMERO_GU(10)+:141
CODICE_GURITEL_PROVVEDIMENTO(10)+:PDL
NUMERO_PROVVEDIMENTO(10)+:154
DATA_PROVVEDIMENTO(GG/MM/AAAA)+:15/03/2001
PROVVEDIMENTO_IN_VIGORE(SI/no):
@END
GAZZETTA UFFICIALE N.141 DEL 20 GIUGNO 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.154
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 15 MARZO 2001.
PRESSIONE MASSIMA DI CARICA DELLE BOMBOLE DI ARGON, ARIA,
AZOTO, CRIPTON, ELIO, NEON E OSSIGENO.
ZZZZ
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONEE SICUREZZA DEL TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo
codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato
emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni e integrazioni, con la quale e' stato ratificato
l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazionein data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.211 alla GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italiana del 2
dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva
94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre
1994, ed in particolare gli articoli 2 e 7, che individuano
l'autorita' competente ad emanare le disposizioni applicative perdare attuazione a tale decreto;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazionein data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
114 alla GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italiana del 4 giugno
1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE del
Consiglio dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996 che adeguaal progresso tecnico la direttiva 94/55/CE e in particolare i
marginali 2219 e 2250 che non pongono limiti alle pressioni di
carica delle bombole per gas compressi, e 2212 che stabilisce chei recipienti siano progettati e costruiti secondo un codice
tecnico riconosciuto dall'autorita' competente;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si
applicano, ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinatial trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto
ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme
integrative;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si
sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio
dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la
costruzione di particolari categorie di bombole;
Preso atto delle istanze provenienti sia da costruttori di
bombole, sia da alcune categorie di utenti, perche' sia consentito
il trasporto e l'uso in Italia di bombole con pressioni di caricadi 300 bar almeno per i gas argon, aria, azoto, cripton, elio,
neon e ossigeno;
Considerato che nella maggior parte dei Paesi europei e' gia'
consentito per tali gas il trasporto e l'uso di bombole con
pressione di carica 300 bar;
Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla
Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per il
trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Decreta: Art. 1.1. La pressione massima di carica ammessa per le bombole dei
seguenti gas compressi: argon (UN 1006), aria (UN 1002), azoto (UN
1066), cripton (UN 1056), elio (UN 1046), neon (UN 1065) e
ossigeno (UN 1072) e' 300 bar.
2. Le bombole di cui al comma 1 con pressione di carica
(pressione effettiva a 15 gradi C) superiore a 250 bar devono
essere progettate, costruite e sottoposte ad omologazione e
verifica iniziale secondo le seguenti norme o progetti di norme
europee:
EN 1964-1 pr bombole fabbricate con acciaio avente carico di
resistenza a trazione minore di 1100 Mpa di cui all'allegato n. 1(omissis) al presente verbale;
EN 1964-2 per bombole fabbricate con acciaio avente carico diresistenza a trazione uguale o superiore a 1100 Mpa di cui
all'allegato n. 2 (omissis) al presente verbale.
Art. 2.1. Per le bombole con pressione di carica (pressione effettiva
a 15 gradi C) superiore a 250 bar devono essere utilizzate valvole
con raccordi di uscita diversi da quelli delle bombole con
pressione di carica fino a 250 bar incluso.
I raccordi di uscita delle valvole per bombole con pressione dicarica superiore a 250 fino 300 bar saranno del tipo a doppia
matrice secondo ISO 5145, diametro nominale DN30, come
rappresentato nell'Allegato n. 3 (omissis) al presente verbale,
con i seguenti parametri:
Per i gas asfissianti (non infiammabili,
non tossici, non ossidanti) FTSC 0170 filettatura destrorsaA = 15,9 - B = 20,1
Per l'aria FTSC 1170 filettatura destrorsa A = 16,6 - B = 19,4Per l'ossigeno e i gas ossidanti non
tossici e non corrosivi FTSC 4170 filettatura destrorsa A = 17,3 - B = 18,7 2. In deroga al comma 1 precedente le valvole delle bombole perautorespiratori con pressione di carica superiore a 250 bar e fino
a 300 bar devono avere raccordi di uscita secondo la norma europea
EN 144-2. Per l'aria, l'ossigeno e le miscele respirabili
ossigeno/azoto tali raccordi sono illustrati nell'Allegato n. 4
(omissis) al presente verbale.
3. Tutte le valvole per bombole con pressione nominale di
carica 300 bar devono portare sul corpo in modo evidente la
stampigliatura "300 BAR".
Art. 3.Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12
settembre 1925, e successiva serie di norme integrative, in
contrasto con gli articoli 1 e 2 precedenti.
Il presente decreto verra' pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE
della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2001 Il direttore: ESPOSITO