CARICA DELLE BOMBOLE 15/03/2001

 

 

CANCELLA(si/NO):
DATA_PUBBLICAZIONE_SU_GU(GG/MM/AAAA)+:20/06/2001
NUMERO_GU(10)+:141
CODICE_GURITEL_PROVVEDIMENTO(10)+:PDL
NUMERO_PROVVEDIMENTO(10)+:154
DATA_PROVVEDIMENTO(GG/MM/AAAA)+:15/03/2001
PROVVEDIMENTO_IN_VIGORE(SI/no):
@END
GAZZETTA UFFICIALE N.141 DEL 20 GIUGNO 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.154
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 15 MARZO 2001.
PRESSIONE  MASSIMA  DI  CARICA DELLE BOMBOLE  DI  ARGON,  ARIA,
AZOTO, CRIPTON, ELIO, NEON E OSSIGENO.
ZZZZ
                           IL DIRETTORE
               DELL'UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
   Visto  il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive  modificazioni, con il quale e' stato emanato il  nuovo
codice della strada;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre
1992,  n. 495, e successive modificazioni, con il quale  e'  stato
emanato  il  regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada;
   Vista   la  legge  12  agosto  1962,  n.  1839,  e   successive
modificazioni  e  integrazioni, con la quale e'  stato  ratificato
l'accordo  europeo, relativo al trasporto internazionale di  merci
pericolose su strada denominato ADR;
   Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
211  alla  GAZZETTA  UFFICIALE della  Repubblica  italiana  del  2
dicembre  1996,  n. 282, relativo all'attuazione  della  direttiva
94/55/CE  del  Consiglio dell'Unione europea in data  21  novembre
1994,  ed  in  particolare gli articoli 2  e  7,  che  individuano
l'autorita' competente ad emanare le disposizioni applicative  per
dare attuazione a tale decreto;
   Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in  data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.
114 alla GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italiana del 4 giugno
1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE del
Consiglio dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996 che  adegua
al  progresso  tecnico la direttiva 94/55/CE e  in  particolare  i
marginali  2219  e 2250 che non pongono limiti alle  pressioni  di
carica delle bombole per gas compressi, e 2212 che stabilisce  che
i  recipienti  siano  progettati e  costruiti  secondo  un  codice
tecnico riconosciuto dall'autorita' competente;
   Visto  il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il  quale  si
applicano, ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri  destinati
al  trasporto  su strada, le prescrizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale  12  settembre  1925, e  successive  serie  di  norme
integrative;
   Visto  il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il  quale  si
sono  trasposte  in  norma nazionale le  direttive  del  Consiglio
dell'Unione  europea  84/525,  84/526  e  84/527,  riguardanti  la
costruzione di particolari categorie di bombole;
   Preso  atto  delle istanze provenienti sia  da  costruttori  di
bombole, sia da alcune categorie di utenti, perche' sia consentito
il trasporto e l'uso in Italia di bombole con pressioni di  carica
di  300  bar almeno per i gas argon, aria, azoto,  cripton,  elio,
neon e ossigeno;
   Considerato  che nella maggior parte dei Paesi europei e'  gia'
consentito  per  tali  gas il trasporto e  l'uso  di  bombole  con
pressione di carica 300 bar;
   Preso  atto  del parere favorevole espresso al  riguardo  dalla
Commissione  permanente per le prescrizioni sui recipienti per  il
trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;
                           Decreta:
                           Art. 1.
   1.  La pressione massima di carica ammessa per le  bombole  dei
seguenti gas compressi: argon (UN 1006), aria (UN 1002), azoto (UN
1066),  cripton  (UN  1056),  elio (UN 1046),  neon  (UN  1065)  e
ossigeno (UN 1072) e' 300 bar.
   2.  Le  bombole  di  cui al comma 1  con  pressione  di  carica
(pressione  effettiva  a 15 gradi C) superiore a  250  bar  devono
essere  progettate,  costruite  e  sottoposte  ad  omologazione  e
verifica  iniziale secondo le seguenti norme o progetti  di  norme
europee:
     EN 1964-1 pr bombole fabbricate con acciaio avente carico  di
resistenza a trazione minore di 1100 Mpa di cui all'allegato n.  1
(omissis) al presente verbale;
     EN 1964-2 per bombole fabbricate con acciaio avente carico di
resistenza  a  trazione  uguale  o superiore a  1100  Mpa  di  cui
all'allegato n. 2 (omissis) al presente verbale.
                           Art. 2.
   1. Per le bombole con pressione di carica (pressione  effettiva
a 15 gradi C) superiore a 250 bar devono essere utilizzate valvole
con  raccordi  di  uscita  diversi da  quelli  delle  bombole  con
pressione di carica fino a 250 bar incluso.
   I raccordi di uscita delle valvole per bombole con pressione di
carica  superiore  a 250 fino 300 bar saranno del  tipo  a  doppia
matrice   secondo   ISO  5145,  diametro   nominale   DN30,   come
rappresentato  nell'Allegato  n.  3 (omissis) al presente verbale,
con i seguenti parametri:
Per i gas asfissianti (non infiammabili,
non tossici, non ossidanti) FTSC 0170       filettatura destrorsa
                                             A = 15,9 - B = 20,1
Per l'aria FTSC 1170                        filettatura destrorsa
                                             A = 16,6 - B = 19,4
Per l'ossigeno e i gas ossidanti non
tossici e non corrosivi FTSC 4170           filettatura destrorsa
                                             A = 17,3 - B = 18,7
   2. In deroga al comma 1 precedente le valvole delle bombole per
autorespiratori con pressione di carica superiore a 250 bar e fino
a 300 bar devono avere raccordi di uscita secondo la norma europea
EN  144-2.  Per  l'aria,  l'ossigeno  e  le  miscele   respirabili
ossigeno/azoto  tali  raccordi sono  illustrati nell'Allegato n. 4
(omissis) al presente verbale.
   3.  Tutte  le  valvole per bombole con  pressione  nominale  di
carica  300  bar  devono portare sul corpo  in  modo  evidente  la
stampigliatura "300 BAR".
                           Art. 3.
   Sono  abrogate  le  disposizioni del  decreto  ministeriale  12
settembre  1925,  e  successiva serie  di  norme  integrative,  in
contrasto con gli articoli 1 e 2 precedenti.
   Il presente decreto verra' pubblicato nella GAZZETTA  UFFICIALE
della Repubblica italiana.
     Roma, 15 marzo 2001
                                       Il direttore: ESPOSITO